L’Ambito Territoriale Sociale Br3 Francavilla Fontana intende indire una procedura aperta tramite R.D.O. sul MEPA per la selezione dell’ente attuatore del progetto territoriale del Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e minori stranieri non accompagnati -SAI. Alla procedura aperta potranno partecipare tutti gli operatori economici abilitati sulla piattaforma MEPA:
- che operano nell’ambito dei Servizi alla persona e che abbiano nel proprio Statuto e/o nell’oggetto sociale servizi afferenti alle attività oggetto del presente avviso e siano in possesso della iscrizione alla Camera di commercio
- in possesso dei requisiti previsti dall’ art.10 delle Linee guida per il funzionamento del sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati (GU Serie Generale n.284 del 4/12/2019).
Si rende nota altresì la risposta al quesito posto dall’ Ambito Territoriale Sociale Br3 Francavilla Fontana al Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’Interno in merito allo strumento dell’avvalimento per l’acquisizione dei requisiti previsti dall’ art.10 delle Linee guida per il funzionamento del sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati (GU Serie Generale n.284 del 4/12/2019). Integralmente la risposta chiarisce che:
“Per l'espletamento delle attività disciplinate dal D.M. 18 novembre 2019, relativo alle modalità di accesso degli enti locali ai finanziamenti del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo e di funzionamento del Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati, "l'ente locale proponente può avvalersi di uno, o più, enti attuatori, selezionati attraverso procedure espletate nel rispetto del codice degli appalti di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni e della normativa regionale di settore" (art. 10, comma 1,"Allegato A" al D.M. 18 novembre 2019 - GU Serie Generale n.284 del 04-12-2019).
Il secondo comma dell' art. 10 dello stesso allegato al DM in commento, chiarisce inoltre che "gli enti attuatori devono possedere un'esperienza almeno biennale e consecutiva nell'ultimo quinquennio nell'accoglienza degli stranieri, e una specifica esperienza nell'accoglienza di minori in stato di abbandono per i progetti dedicati ai minori stranieri non accompagnati, esperienze che, entrambe, debbono essere debitamente documentate; in tale ambito, nel caso in cui gli enti attuatori si costituiscano in consorzio, ovvero in ATI/ATS/RTI (associazione temporanea di impresa/associazione temporanea di scopo/raggruppamento temporaneo di impresa), il requisito della pluriennale e consecutiva esperienza nel settore di attività assegnata deve ricorrere per ciascuno degli enti consorziati, associati o raggruppati".
In tale contesto normativo, quindi, si ritiene che la possibilità per la mandataria di ricorrere all'istituto dall'avvalimento di cui all'art. 89 del D.lgs. 50/2016 al fine di conquistare capacità non possedute, deve essere necessariamente contemperata con la regola secondo cui la mandataria deve "in ogni caso" possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria (ex art. 83, comma 8, D.lgs. 50/2016).
Sul punto si rileva come il Consiglio di Stato (sez. III, n. 4206/2020) abbia già chiarito come la regola di cui al citato art. 83 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ha proprio lo scopo "di assicurare che l'impresa mandataria, per il ruolo che detiene all'interno del raggruppamento e la posizione di responsabilità che riveste nei confronti della stazione appaltante, assuma una funzione di garanzia della corretta esecuzione dell'appalto", funzione che il legislatore ha ritenuto possa concretarsi solo nell'ipotesi in cui sia possibile dimostrare il previo possesso dei requisiti di partecipazione necessari all'esecuzione della prestazione oggetto del contratto, in tal senso dovendosi intendere che tale possesso in capo alla mandataria debba essere dimostrato in proprio e, dunque, prima del ricorso all'avvalimento.
In particolare, premesso il rispetto di quanto previsto all'art. 10, comma 4, del DM 18 novembre 2019, si segnala che la suddetta funzione di garanzia possa essere, nell'ipotesi di specie, rinvenuta nel necessario possesso per la mandataria della pluriennale e consecutiva esperienza nel settore dell'attività assegnata, requisito che dovrà essere posseduto dalla mandataria, senza che la stessa possa, in ciò, avvalersi dei requisiti di altri soggetti, in pedissequa applicazione, tra l'altro, del medesimo comma 4 sopra richiamato.
Pertanto, posta l'operatività dell'istituto dell'avvalimento nei casi previsti dalla disciplina di riferimento, la sua applicazione alla singola fattispecie dovrà essere prioritariamente valutata con riferimento alle singole modalità di accesso al Sistema di accoglienza e integrazione di cui al vigente DM 18 novembre 2019, così come specificamente individuate dalla lex specialis”.
La gara sarà aggiudicata attraverso la valutazione del solo progetto tecnico effettuata da apposita commissione.
IL DIRETTORE DEL CONSORZIO
Dott. Gianluca Budano








